Prevenzione del rischio biologico
Rischio biologico
Il Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008 annovera l’utilizzo limitato degli agenti biologici tra le misure generali di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (articolo 15).
Un agente biologico, come definito all’articolo 267 del suddetto decreto, è qualunque microrganismo (seppure geneticamente modificato), coltura cellulare o endoparassita umano che potrebbe causare infezioni, allergie o intossicazioni.
Il titolare dell’azienda, per non incorrere in sanzioni, è obbligato a:
- Evitare l’uso di agenti biologici dannosi, qualora l’attività lavorativa lo permetta;
- Limitare al minimo il numero di dipendenti esposti, o potenzialmente esposti, al rischio biologico;
- Definire opportunamente i processi lavorativi, mediante l’utilizzo di dispositivi di sicurezza volti alla protezione dall’esposizione fortuita ad agenti biologici;
- Applicare misure individuali o collettive di protezione allo scopo di evitare l’esposizione;
- Usare il segnale di rischio biologico o altra segnaletica di avvertenza;
- Prevedere procedimenti per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana e animale;
- Definire procedure di emergenza per fronteggiare eventuali incidenti;
- Controllare la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro;
- Organizzare la raccolta, l’immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in modo sicuro, utilizzando contenitori idonei e riconoscibili;
- Pianificare sistemi per il trattamento e lo spostamento di agenti biologici all’interno e all’esterno del luogo di lavoro in condizioni di sicurezza.
La prevenzione e la valutazione del rischio biologico acquisiscono una rilevanza ancora maggiore in ambienti di lavoro delicati quali strutture sanitarie e aziende del settore alimentare, in cui la scrupolositĂ per la difesa della salute collettiva deve essere sempre altissima.