Prevenzione del rischio biologico

Rischio biologico

Il Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008 annovera l’utilizzo limitato degli agenti biologici tra le misure generali di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (articolo 15).
Un agente biologico, come definito all’articolo 267 del suddetto decreto, è qualunque microrganismo (seppure geneticamente modificato), coltura cellulare o endoparassita umano che potrebbe causare infezioni, allergie o intossicazioni.
Il titolare dell’azienda, per non incorrere in sanzioni, è obbligato a:

  • Evitare l’uso di agenti biologici dannosi, qualora l’attivitĂ  lavorativa lo permetta;
  • Limitare al minimo il numero di dipendenti esposti, o potenzialmente esposti, al rischio biologico;
  • Definire opportunamente i processi lavorativi, mediante l’utilizzo di dispositivi di sicurezza volti alla protezione dall’esposizione fortuita ad agenti biologici;
  • Applicare misure individuali o collettive di protezione allo scopo di evitare l’esposizione;
  • Usare il segnale di rischio biologico o altra segnaletica di avvertenza;
  • Prevedere procedimenti per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana e animale;
  • Definire procedure di emergenza per fronteggiare eventuali incidenti;
  • Controllare la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro;
  • Organizzare la raccolta, l’immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in modo sicuro, utilizzando contenitori idonei e riconoscibili;
  • Pianificare sistemi per il trattamento e lo spostamento di agenti biologici all’interno e all’esterno del luogo di lavoro in condizioni di sicurezza.

La prevenzione e la valutazione del rischio biologico acquisiscono una rilevanza ancora maggiore in ambienti di lavoro delicati quali strutture sanitarie e aziende del settore alimentare, in cui la scrupolositĂ  per la difesa della salute collettiva deve essere sempre altissima.