Prevenzione rischio Incendio
Il rischio incendio
L’articolo 46 del Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008 sottolinea come la prevenzione di incendi sia un compito di dominio pubblico, finalizzato alla protezione di vite umane e alla difesa di beni e ambiente.
A tale scopo ogni datore di lavoro è obbligato a:
- Predisporre condotte volte a impedire la manifestazione di un incendio e a contenerne le conseguenze nel caso se ne verifichino uno;
- Stabilire comportamenti cautelativi per gestire il rischio d’incendio;
- Prevedere un costante monitoraggio d’impianti e attrezzatura antincendio;
- Determinare norme per fronteggiare emergenze;
- Specificare requisiti e proprietĂ del proprio servizio di prevenzione e protezione antincendio, del relativo personale addetto e della loro formazione.
Il rischio d’incendio presenta 3 livelli di pericolosità che variano in base alla tipologia di attività svolta:
- Rischio elevato. Caratterizza le aziende in cui vi sono sostanze molto infiammabili e le condizioni strutturali rendono difficile un’evacuazione (cantieri temporanei o mobili sotterranei o con manipolazione di esplosivi, centrali termoelettriche, impianti nucleari, impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili, fabbriche e depositi di esplosivi, scuole e uffici con più di 1000 occupanti, attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 mq, aeroporti, stazioni metropolitane e ferroviarie, alberghi con più di 200 posti letto, ospedali e case di cura);
- Rischio medio. Contraddistingue ambienti di lavoro in cui sono presenti sostanze con basso tasso d’infiammabilità e in caso d’incendio la propagazione dello stesso sarebbe circoscritta (cantieri temporanei o mobili ove si utilizzano sostanze infiammabili e fiamme libere, esclusi quelli completamente all’aperto);
- Rischio basso. Indica luoghi di lavoro o parti di essi, in cui vi sono sostanze a basso tasso d’infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio permettono scarse probabilità di sviluppo di combustioni. In caso d’incendio, la diffusione è da considerarsi limitata.