Prevenzione del rischio Rumore

Il rumore sui luoghi di lavoro

Il rumore, secondo quanto descritto nell’articolo 180 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rientra negli agenti fisici presenti sul luogo di lavoro che possono provocare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
È obbligo del datore di lavoro, pertanto, valutare i rischi di esposizione al rumore (articolo 190) dei propri dipendenti durante il lavoro, considerando:

  • Il livello, la tipologia e la durata dell’esposizione, compresa ogni esposizione a rumore impulsivo;I valori limite di esposizione e i valori di azione contenuti nell’articolo 189;
  • Gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, soprattutto donne in gravidanza e minori;
  • Gli effetti sulla salute e sicurezza dei dipendenti dovuti a interazioni fra rumore e sostanze ototossiche associate all’attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
  • Gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni da esaminare per ridurre il rischio d’infortuni;
  • Le indicazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori dell’attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni sul tema;
  • La disponibilità di diverse attrezzature di lavoro per ridurre l’emissione di rumore;
  • L’eventuale aumento della durata di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale, nei locali di cui é responsabile;
  • Le informazioni relative alla sorveglianza sanitaria, comprese, se possibile, quelle rintracciabili nella letteratura scientifica;

Il titolare dell’azienda deve fornire, inoltre, un’adeguata informazione e formazione ai propri collaboratori sull’uso appropriato delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre il più possibile l’esposizione al rumore.
È importante, infine, ottimizzare l’organizzazione del lavoro per limitare durata e intensità d’esposizione adottando orari di lavoro idonei e intervalli di riposo soddisfacenti.