Agenti chimici e fisici sul luogo di lavoro

La normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro obbliga le aziende ad attuare misure di prevenzione per l’utilizzo di agenti chimici, fisici sui luoghi di lavoro.
L’articolo 222 del DLgs 81/08 – Testo Unico sulla sicurezza – definisce gli agenti chimici come tutti quegli elementi o composti chimici presi singolarmente o mescolati, allo stato naturale o lavorati, usati o smaltiti attraverso qualunque attività lavorativa, prodotti o ricavati, venduti o non sul mercato. Tra questi vi possono essere sostanze o preparati pericolosi e agenti non classificati pericolosi ma che sono in grado di determinare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori per le loro caratteristiche chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e per il loro utilizzo sul luogo di lavoro.

L’articolo 180 del suddetto decreto definisce quali agenti fisici: il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche artificiali, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono provocare rischi per i dipendenti.

Prevenzione dei rischi chimici

Il datore di lavoro quando esegue la valutazione dei rischi derivati a agenti chimici deve tenere in considerazione:

  • le proprietà pericolose;
  • i dati della scheda di sicurezza;
  • il livello, il modo e la durata dell’esposizione dei lavoratori agli agenti chimici;
  • le modalità con cui i lavoratori svolgono il proprio lavoro negli ambienti in cui sono presenti gli agenti chimici;
  • i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;
  • i risultati a seguito dell’applicazione delle misure preventive e protettive;
  • le decisioni prese dal medico competente durante la sorveglianza sanitaria.

Prevenzione dei rischi fisici

I rischi fisici, che ricordiamo essere il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche, necessitano come ogni rischio in azienda di una valutazione e dell’inserimento all’interno del DVR. Il datore di lavoro è diretto responsabile della salute dei lavoratori ed è tenuto a ridurre l’esposizione di questi ultimi agli agenti fisici, entro i limiti imposti dalla legge (definiti nei capi II, III, IV e V).

In particolare la valutazione dei rischi pert gli agenti fisici deve includere:

  • dati di chi ha effettuato la valutazione;
  • dati del medico competente (se obbligatorio);
  • dati della relazione tecnica allegata (es. numero di protocollo): elenco delle sorgenti degli agenti fisici; aree di rischio; valutazione di rischi potenziali; valutazione dei rischi per lavoratori sensibili; soluzioni per la prevenzione dal rischio fisico.
  • programma delle soluzioni tecniche e organizzative che verranno adottate.

Riduzione dei rischi chimici e fisici

I rischi derivanti da agenti chimici e fisici devono essere rimossi o ridotti il più possibile attraverso le seguenti misure:

  • Progettazione e pianificazione dei processi lavorativi sul luogo di lavoro;
  • Somministrazione di attrezzature adeguate alla specifica attività e indicazione delle relative procedure di manutenzione;
  • Restrizione al minimo del numero di dipendenti potenzialmente esposti;
  • Diminuzione della durata e dell’intensità di esposizione;
  • Determinazione di misure igieniche idonee;
  • Riduzione della quantità di agenti presenti nell’ambiente di lavoro in base alle necessità lavorative;
  • Predisposizione di procedimenti adatti a garantire sicurezza nel trattamento, nell’immagazzinamento e nello spostamento sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti (che possono contenerne).

È compito del titolare d’azienda, inoltre, garantire un’adeguata informazione e formazione ai propri dipendenti sui rischi cui incorrono e sulle prassi da adottare per ridurne l’esposizione.

Adotta tutte le misure di prevenzione necessarie per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori!